Art. 1 (Tariffa notarile)

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[1]TARIFFA NOTARILE annessa alla legge sul riordinamento del notariato

[2]Art. 1.

[3]Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

[4]1° Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

[5]2° Onorario proporzionale sul valore dell'atto;

[6]3° Onorari per le operazioni precedenti agli atti se per volonta' delle parti ebbero luogo;

[7]4° Onorario ad ore per i processi verbali ed i testamenti pubblici;

[8]5° Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;

[9]6° Diritti accessori e rimborso di spese.

[10]Non e' dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserte negli atti od allegate ai medesimi.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art1 · fonte su Normattiva