Art. 10 (Tariffa notarile)

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[1]Per i processi verbali relativi ad inventari, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, e' dovuto l'onorario di lire 10 per le prime tre ore, e di lire 3 per ciascuna ora successiva; ma l'onorario non puo' superare le lire 30 al giorno.

[2]Il notare ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime tre ore, ancorche' impiegasse minor tempo.

[3]In questo caso pero' l'onorario e' ridotto a lire 5, se l'inventario o la divisione riguarda un'eredita' che non ecceda il valore di lire mille.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art10 · fonte su Normattiva