Art. 10 (Tariffa notarile)
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[1]Per i processi verbali relativi ad inventari, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, e' dovuto l'onorario di lire 10 per le prime tre ore, e di lire 3 per ciascuna ora successiva; ma l'onorario non puo' superare le lire 30 al giorno.
[2]Il notare ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime tre ore, ancorche' impiegasse minor tempo.
[3]In questo caso pero' l'onorario e' ridotto a lire 5, se l'inventario o la divisione riguarda un'eredita' che non ecceda il valore di lire mille.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva