Art. 12 (Tariffa notarile)

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[1]Per ogni copia in forma esecutiva e' dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.

[2]L'onorario non potra' pero' essere minore di lire 3, ne' maggiore di lire 50.

[3]L'onorario della copia in forma esecutiva non potra' essere minore, in nessun caso, di quello della semplice copia autentica.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art12 · fonte su Normattiva