Art. 12 (Tariffa notarile)
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[1]Per ogni copia in forma esecutiva e' dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.
[2]L'onorario non potra' pero' essere minore di lire 3, ne' maggiore di lire 50.
[3]L'onorario della copia in forma esecutiva non potra' essere minore, in nessun caso, di quello della semplice copia autentica.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva