Art. 13 (Tariffa notarile)

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[1]Per ogni altra copia l'onorario e' di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;

[2]Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;

[3]Di lire 5, se il valore eccede le lire cinquemila;

[4]Di lire 10, se il valore eccede le lire diecimila.

[5]Per la copia degli atti di valore indeterminabile, l'onorario sara' di lire 3, se il diritto dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle lire 5; di lire 2, se non eccedera' tale somma.

[6]L'onorario per le copie all'ufficio di registro e' sempre di lire 2.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art13 · fonte su Normattiva