Art. 17 (Tariffa notarile)

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[1]Per l'ispezione o la lettura d'un atto ai privati, e' dovuto l'onorario di lire 1.

[2]Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, e' pure dovuto l'onorario di lire 1 per ogni mezz'ora successiva.

[3]Lo stesso onorario e' dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, domandata dalle parti.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art17 · fonte su Normattiva