Art. 19 (Tariffa notarile)
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[1]Per ogni carta di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati, sono dovuti al notaro cinquanta centesimi per dritto di scritturazione.
[2]La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva