Art. 2 (Tariffa notarile)

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[1]Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore e' dovuto a ciascun notaro, per intero al notaro che redige l'atto, e per meta' all'altro notaro.

[2]Per i detti atti e' dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto e' redatto, e per un terzo all'altro notaro.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art2 · fonte su Normattiva