Art. 2 (Tariffa notarile)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore e' dovuto a ciascun notaro, per intero al notaro che redige l'atto, e per meta' all'altro notaro.
[2]Per i detti atti e' dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto e' redatto, e per un terzo all'altro notaro.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva