Art. 21 (Tariffa notarile)
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[1]Per ogni annotazione al margine d'un originale, domandata od ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, e' dovuto al notaro onorario di lire una.
[2]Non e' dovuta alcuna tassa per le annotazioni che il notaro deve fare d'uffizio, o che sono ordinate nell'interesse pubblico.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva