Art. 22 (Tariffa notarile)
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[1]Nei casi non indicati specificamente nei paragrafi precedenti, le tasse si debbono regolare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.
[2]Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari, sono applicabili le tasse stabilite dalle tariffe relative.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva