Art. 22 (Tariffa notarile)

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[1]Nei casi non indicati specificamente nei paragrafi precedenti, le tasse si debbono regolare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

[2]Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari, sono applicabili le tasse stabilite dalle tariffe relative.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art22 · fonte su Normattiva