Art. 24 (Tariffa notarile)
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[1]Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel numero 5 dell'art. 84 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:
[2]Se oggetto della controversia supera il valore di lire cinquanta...................... L. 2
[3]Se l'oggetto supera il valore di lire cento...... » 3
[4]Se l'oggetto supera il valore di lire cinquecento... » 5
[5]Se l'oggetto supera il valore di lire mille...... » 10
[6]Se l'oggetto supera il valore di lire cinquemila... » 20
[7]Se l'oggetto supera il valore di lire diecimila.... » 40
[8]La tassa e' pagata dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal consiglio notarile.
[9]Se la conciliazione non riesce, e' dovuta la meta' della tassa dalla parte che ne ha fatta la domanda.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva