Art. 27 (Tariffa notarile)
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[1]Per le copie, gli estratti ed i certificati rilasciati dal consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 13, 14, 15.
[2]Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati, e' dovuto al segretario del consiglio il diritto fissato dall'articolo 19.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva