Art. 3 (Tariffa notarile)

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[1]Per tutti gli atti che contengono procure generali l'onorario e' di.................. L. 10.»

[2]Per le procure speciali (ad negotia)......... » 5.»

[3]Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle corti, di................... » 3.»

[4]Per le procure alle liti davanti i pretori, di.... » 2.»

[5]Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di. » 1.»

[6]Non e' dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

[7]Quando sono piu' i mandanti, che non siano soci, coeredi e comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, l'onorario e' aumentato di una meta' se essi non sono piu' di tre, e viene raddoppiato se sono in numero maggiore.

[8]Non e' dovuto che un solo onorario, qualunque sia il numero dei mandatari, ancorche' questi abbiano facolta' di agire separatamente l'uno dall'altro.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art3 · fonte su Normattiva