Art. 30 (Tariffa notarile)
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[1]Colla presentazione delle copie accennate nel n. 2 dell'art. 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse:
[2]Se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2, la tassa e' fissa di.. L. 0 25 Id. se supera le lire 2................. » 0 50
[3]Id. lire 5................. » 0 75
[4]Id. lire 10................ » 1 »
[5]Id. lire 20................ » 2 »
[6]Id. lire 30................ » 3 »
[7]Id. lire 40................ » 4 »
[8]Id. lire 50................ » 5 »
[9]Id. lire 100 la tassa e' proporzionale di. » 6 »
[10]per cento.
[11]Se nella copia del repertorio non e' indicato il valore dell'atto, la tassa e' dovuta all'archivio sull'onorario maggiore che puo' spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva