Art. 32 (Tariffa notarile)
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[1]Per le copie, gli estratti, i certificati, l'ispezione o lettura degli atti e per ogni altra operazione, sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.
[2]Non e' dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.
[3]Non e' dovuta alcuna tassa per le copie, gli estratti ed i certificati spediti per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva