Art. 33 (Tariffa notarile)
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[1]Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno o piu' notari, e' dovuta la tassa di lire 2, per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun notaro.
[2]Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa e' ridotta alla meta'.
[3]Non e' dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle autorita' giudiziarie ed amministrative.
[4]Non e' dovuta pure alcuna tassa per le ricerche, le ispezioni e le letture fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.
[5]Dovranno, per altro, a tal fine i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, il quale potra' anche, sentito il consiglio notarile, permettere l'ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni. Potra' altresi' l'autorizzazione alle ricerche essere concessa direttamente dai capi d'archivio, qualora sia ad essi giustificato dai richiedenti che le medesime si fanno per uno degli scopi sovra indicati.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva