Art. 37 (Tariffa notarile)
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[1]Per l'iscrizione del notaro nel ruolo del collegio, ordinata a norma dell'articolo 21 della presento legge, e' dovuta all'archivio la tassa di lire 20.
[2]Ove il notaro avesse gia' pagato una tassa non minore di lire 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti, giusta le leggi anteriori, non e' dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del collegio.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Roma addi' 25 maggio 1879.
[5]UMBERTO
[6]Registrato alla Corte dei conti addi' 28 maggio 1879
[7]Reg. 101 Atti del Governo a f. 107. Ayres.
[8]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. Tajani.
[9]D. Tajani.
[10]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[11]Dato a Roma, addi' 25 maggio 1879.
[12]UMBERTO.
[13]Taiani.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva