Art. 37 (Tariffa notarile)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'iscrizione del notaro nel ruolo del collegio, ordinata a norma dell'articolo 21 della presento legge, e' dovuta all'archivio la tassa di lire 20.

[2]Ove il notaro avesse gia' pagato una tassa non minore di lire 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti, giusta le leggi anteriori, non e' dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del collegio.

[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[4]Dato a Roma addi' 25 maggio 1879.

[5]UMBERTO

[6]Registrato alla Corte dei conti addi' 28 maggio 1879

[7]Reg. 101 Atti del Governo a f. 107. Ayres.

[8]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. Tajani.

[9]D. Tajani.

[10]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[11]Dato a Roma, addi' 25 maggio 1879.

[12]UMBERTO.

[13]Taiani.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art37 · fonte su Normattiva