Art. 5 (Tariffa notarile)
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[1]Per i contratti di trasferimento di proprieta' immobiliare o mobiliare, di costituzione di usufrutto, d'uso o di servitu', di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione o d'ipoteca in atto separato, di costituzione di dote, d'enfiteusi, di costituzione di rendita, di rinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, e' dovuto l'onorario di lire 5.
[2]Se eccede le lire 500, ma non le 1,000, sono dovute, oltre le lire 5, altre lire 3; in tutto lire 8.
[3]Se eccede le lire 1,000, ma non le lire 5,000, oltre le lire 8, sono dovuti, per ogni 100 lire d'aumento, cent. 50.
[4]Se eccede le lire 5,000, ma non le 10,000, oltre le lire 8 ed il precedente aumento progressivo sino a lire 5,000, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 30.
[5]Se eccede le lire 10,000, ma non le 20,000, oltre le lire 8 ed i precedenti due aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 25.
[6]Se eccede le lire 20,000, ma non le 100,000, oltre le lire 8 ed i precedenti tre aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 15.
[7]Da lire 100,000 in su, oltre le lire 8 ed i precedenti quattro aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire cent. 10, ma il totale non potra' eccedere le lire 500.
[8]Per gli atti di permuta, gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva