Art. 6 (Tariffa notarile)

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[1]Gli onorari stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti:

[2]Per i contratti di societa' e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in societa' o poste in comunione;

[3]Per gli atti di divisione, sulla meta' del valore della massa senza detrazione di debiti;

[4]Per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

[5]Per i contratti di locazione, ridotti alla meta';

[6]Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso a cancellazione d'ipoteca separata dalla quietanza, di affrancamento di rendite, ridotti al quarto;

[7]Per gli atti di quietanza, l'onorario non puo' essere minore di lire 2; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non puo' essere minore di lire 5.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art6 · fonte su Normattiva