Art. 7 (Tariffa notarile)

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[1]Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti al quinto.

[2]Ma l'onorario non puo' essere minore di lire 2.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~tariffa-notarile-art7 · fonte su Normattiva