Art. 10
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Potranno per altro, colle norme indicate nel Regolamento, essere aperte dal capo dell'Amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un ufficiale giudiziario designato dal Presidente della Corte d'appello, che abbia giurisdizione nella localita' ove si procedera' all' apertura:
- a)le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile;
- b)le lettere non francate, delle quali sia obbligatoria la francatura;
- c)le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dai destinatari.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva