Art. 12
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[1]Le lettere non chieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate, dopo essere state due mesi in distribuzione, saranno comprese nei rifiuti, per essere aperte e distrutte colle formalita' e cautele indicate nei precedenti articoli 10 e 11.
[2]Saranno da eccettuarsi lo raccomandate od assicurate, e quello in cui fossero trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell' ufficio dei rifiuti, finche' non sieno compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione; trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte, ed il loro contenuto sara' devoluto al tesoro dello Stato.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva