Art. 13
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[1]Le lettere affidate alla Posta non sono soggette a sequestro, tranne nei casi seguenti:
- a)Quando il destinatario sia morto, e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o da altri interessati;
- b)quando ne sia fatta richiesta dall'autorita' giudiziaria, in seguito ad un'azione penale.
[2]In amendue i casi le lettere sequestrato non potranno consegnarsi, tranne alle persone indicate dall' autorita' giudiziaria competente.
[3]Nel caso di fallimento del destinatario sara' applicato il disposto dell'art. 749 del Codice di commercio.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva