Art. 13

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[1]Le lettere affidate alla Posta non sono soggette a sequestro, tranne nei casi seguenti:

  • a)Quando il destinatario sia morto, e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o da altri interessati;
  • b)quando ne sia fatta richiesta dall'autorita' giudiziaria, in seguito ad un'azione penale.

[2]In amendue i casi le lettere sequestrato non potranno consegnarsi, tranne alle persone indicate dall' autorita' giudiziaria competente.

[3]Nel caso di fallimento del destinatario sara' applicato il disposto dell'art. 749 del Codice di commercio.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art13 · fonte su Normattiva