Art. 14

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Agli impiegati delle Poste e' vietato rispondere a domande sull'impostazione o esistenza di corrispondenze dirette a terze persone, fuorche' per quelle richieste dai mittenti o soggette a sequestro. Non possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta, fuorche' per quelle raccomandate od assicurate.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art14 · fonte su Normattiva