Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Agli impiegati delle Poste e' vietato rispondere a domande sull'impostazione o esistenza di corrispondenze dirette a terze persone, fuorche' per quelle richieste dai mittenti o soggette a sequestro. Non possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta, fuorche' per quelle raccomandate od assicurate.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva