Art. 15

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[1]Agli impiegati delle Dogane ed agli ufficiali di polizia e' vietato nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette di aprire le valigie, le ceste, i sacchi e i dispacci, descritti nel parte o volanda dell'ufficio di Posta.

[2]Trovando corrispondenze trasportate in frode alla privativa, le dovranno sequestrare e consegnare immediatamente all'ufficio Postale.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art15 · fonte su Normattiva