Art. 15
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[1]Agli impiegati delle Dogane ed agli ufficiali di polizia e' vietato nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette di aprire le valigie, le ceste, i sacchi e i dispacci, descritti nel parte o volanda dell'ufficio di Posta.
[2]Trovando corrispondenze trasportate in frode alla privativa, le dovranno sequestrare e consegnare immediatamente all'ufficio Postale.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva