Art. 16

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

E' proibito, sotto comminatoria della pena pecuniaria indicata nell'articolo 3, di mettere nelle corrispondenze oggetti che possano guastare o recare in qualche modo nocumento ai dispacci; senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art16 · fonte su Normattiva