Art. 16
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E' proibito, sotto comminatoria della pena pecuniaria indicata nell'articolo 3, di mettere nelle corrispondenze oggetti che possano guastare o recare in qualche modo nocumento ai dispacci; senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva