Art. 18
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[1]La fabbricazione della carta pei francobolli e dei francobolli medesimi e' riservata allo Stato.
[2]La loro forma e valore, saranno determinati con Regi Decreti. E' riservata pure allo Stato la provvista delle cartoline, salvo il disposto del successivo articolo 23, e dei biglietti postali.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva