Art. 19

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[1]E' punito colla pena del carcere non minore di sei mesi chi falsifica la carta pei francobolli.

[2]E' punito colla pena del carcere chi scientemente tiene in casa od altrove francobolli, cartoline o biglietti falsificati, oppure le macchine o la carta destinata alla loro fabbricazione.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art19 · fonte su Normattiva