Art. 19
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[1]E' punito colla pena del carcere non minore di sei mesi chi falsifica la carta pei francobolli.
[2]E' punito colla pena del carcere chi scientemente tiene in casa od altrove francobolli, cartoline o biglietti falsificati, oppure le macchine o la carta destinata alla loro fabbricazione.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva