Art. 2
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[1]Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati, i quali senza fine di lucro sieno latori di qualche lettera. Sono parimente eccettuate: Le lettere che portino un bollo, il quale provi che sia stato sodisfatto il diritto postale; Le lettere aperte, quando sieno trasportate da individui che non ne facciano professione; Le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di espresso; Le lettere e i pieghi che un individuo, abitante un Comune dove non havvi ufficio di Posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro Comune limitrofo, in cui esiste un ufficio postale; la quale eccezione s'intende estesa ai comuni dove il servizio postale non e' giornaliero, per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non vi ha partenza della Posta; Le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate, risguardanti unicamente l'Amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.
[2]Nessuno potra' fare incetta di lettere o di pieghi altrui, per spedirli in alcuno dei modi sopraddetti.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva