Art. 20
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[1]La tassa di francatura, a carico dei mittenti, delle lettere che circolano da un luogo ad un altro del Regno e' di 20 centesimi e quella, a carico dei destinatari, delle non francate e' di 30 centesimi, purche' le une e le altre non oltrepassino il peso di 15 grammi; oltre il quale cotali tasse progrediscono rispettivamente in ragione di centesimi 20 o di centesimi 30, ogni 15 grammi o frazioni di 15 grammi di peso maggiore.
[2]La tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto dell'ufficio postale d'impostazione e' di 5 centesimi se francate e di 10 centesimi se non francate, colla progressione di peso di cui sopra.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva