Art. 21
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In eccezione al disposto dell'articolo precedente, la tassa delle lettere semplici dirette a sott'ufficiali o soldati in servizio effettivo e' di contesimi 10 so francate e di 20 centesimi se non francate.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva