Art. 21

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

In eccezione al disposto dell'articolo precedente, la tassa delle lettere semplici dirette a sott'ufficiali o soldati in servizio effettivo e' di contesimi 10 so francate e di 20 centesimi se non francate.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art21 · fonte su Normattiva