Art. 22

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[1]Per mezzo degli uffici postali possono essere fatte da un luogo ad altro del Regno comunicazioni, scritte sopra speciali cartoline, da essere aperte.

[2]Il prezzo complessivo di acquisto e di tassa postale di quelle emesse dallo Stato e' fissato a centesimi 10 per caduna.

[3]Potranno pure essere usate cartoline di corrispondenza duplici, cioe' con risposta pagata, al prezzo complessivo di centesimi 15 per la proposta e la risposta.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art22 · fonte su Normattiva