Art. 22
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[1]Per mezzo degli uffici postali possono essere fatte da un luogo ad altro del Regno comunicazioni, scritte sopra speciali cartoline, da essere aperte.
[2]Il prezzo complessivo di acquisto e di tassa postale di quelle emesse dallo Stato e' fissato a centesimi 10 per caduna.
[3]Potranno pure essere usate cartoline di corrispondenza duplici, cioe' con risposta pagata, al prezzo complessivo di centesimi 15 per la proposta e la risposta.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva