Art. 23
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[1]Avranno anche corso cartoline postali semplici emesse dalla industria privata, purche' abbiano la forma, le dimensioni ed il peso di quelle dello Stato.
[2]Su ciascuna di tali cartoline il mittente deve applicare un francobollo da centesimi 10.
[3]Le cartoline dell'industria privata non debbono portare lo stemma governativo.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva