Art. 24
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E' ammessa una forma di corrispondenza epistolare chiusa, denominata - Biglietto postale. Esso porta impresso il francobollo ed e' fornito dall'Amministrazione delle Poste. La tassa e' la medesima che per le lettere semplici di 15 grammi. Se il biglietto postale, contenendo fogli od altro, sorpassa il peso di 15 grammi, deve essere francato per il dippiu' coll'applicazione dei necessari francobolli, colla progressione fissata per le lettere.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva