Art. 26

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[1]La tassa di spedizione dei giornali quotidiani e' di millesimi 6 per esemplare, non eccedente il peso di 50 grammi.

[2]Per essere ammessi a circolare con cotale tassa i giornali dovranno essere consegnati dagli editori alla Posta senza fascia e senza indirizzo, ripartiti in pacchi diretti agli uffici postali di destinazione, cui ne spettera' il recapito ai singoli associati.

[3]Le associazioni saranno fatte esclusivamente per mezzo degli uffici postali e la tassa di spedizione sara' detratta dal prezzo.

[4]Il Regolamento determinera' le altre condizioni, cui e' subordinata la spedizione dei giornali quotidiani.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art26 · fonte su Normattiva