Art. 27

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[1]La tassa di spedizione dei giornali quotidiani, i cui editori non vogliano uniformarsi al disposto dell'articolo precedente e quella degli altri giornali e delle opere periodiche di qualunque genere e' di un centesimo per esemplare ed ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

[2]Per poter profittare di cotale tassa i giornali e le opere periodiche dovranno essere consegnati agli uffici di Posta ripartiti in pacchi per linee e localita', secondo le disposizioni che verranno emanate dall'Amministrazione.

[3]Essi dovranno essere preventivamente francati.

[4]Saranno pero' ammessi speciali abbuonamenti fra l'Amministrazione delle Poste e gli editori dei giornali.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art27 · fonte su Normattiva