Art. 29
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I giornali e le opere periodiche gettati nelle buche postali, od altrimenti consegnati alla Posta isolatamente saranno soggetti alla tassa di francatura di centesimi due per ogni esemplare e per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva