Art. 3

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[1]Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento delle tasse dovute, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo e che non sara' mai minore di lire cinque.

[2]Il diritto postale su cui e' misurata la pena e' quello stabilito per le corrispondenze non francate.

[3]In caso di recidiva alla pena pecuniaria si potra' aggiungere quella del carcere, estensibile a tre mesi.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art3 · fonte su Normattiva