Art. 3
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[1]Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento delle tasse dovute, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo e che non sara' mai minore di lire cinque.
[2]Il diritto postale su cui e' misurata la pena e' quello stabilito per le corrispondenze non francate.
[3]In caso di recidiva alla pena pecuniaria si potra' aggiungere quella del carcere, estensibile a tre mesi.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva