Art. 30
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[1]Le stampe non periodiche di qualunque specie, le incisioni, litografie, fotografie e disegni, la carta di musica stampata e manoscritta, gli opuscoli ed i libri anche rilegati pagheranno la tassa di due centesimi ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.
[2]Il peso di ogni pacco non puo' superare cinque chilogrammi.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva