Art. 33
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[1]Le mostre e i campioni di merci sono assimilati alle stampe non periodiche. Debbono percio' essere francati al prezzo di centesimi 2 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di peso.
[2]Non essendo francati non hanno corso.
[3]Il peso di ogni pacco non puo' superare 300 grammi.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva