Art. 34
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[2]I pacchi di carte manoscritte, le stampe e i campioni insufficientemente francati sono assoggettati al doppio della tassa di francatura, fatta puro deduzione del valore dei francobolli applicativi.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva