Art. 34

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[1]Le lettere insufficientemente francate sono considerate come non franche o gravate delle tasse normali, di cui negli art. 20 e 21, per porto di 15 grammi, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi.

[2]I pacchi di carte manoscritte, le stampe e i campioni insufficientemente francati sono assoggettati al doppio della tassa di francatura, fatta puro deduzione del valore dei francobolli applicativi.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art34 · fonte su Normattiva