Art. 35
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[1]Le corrispondenze di qualsiasi natura, su cui fossero apposti francobolli legittimi, ma che avessero gia' servito alla francatura di altre corrispondenze, saranno considerate come non francate. Gli oggetti di francatura libera saranno sottoposti alle tasse relative; gli altri oggetti non avranno corso.
[2]Qualora pero' apparisse che qualche francobollo fosse stato lavato o sottoposto a preparazioni tendenti a faro scomparire da esso le traccie del bollo annullatore, la persona che ne avra' fatto uso verra' punita con multa di lire 50, estendibile a 500 in caso di recidiva.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva