Art. 36

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[1]La tassa delle corrispondenze cambiate col mezzo di navi non postali nell'interno del Regno e cogli Stati coi quali non vige convenzione sara' quella stessa rispettivamente fissata dagli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33 e 34; aggiuntavi la retribuzione da pagarsi al capitano o padrone.

[2]Con questo mezzo non si spediscono lettore raccomandate od assicurate.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art36 · fonte su Normattiva