Art. 37

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[1]Le lettere ed i pieghi possono essere spediti con raccomandazione, mediante la tassa fissa di centesimi 25, oltre quelle progressive di cui negli articoli precedenti.

[2]La francatura di queste lettere o pieghi e' obbligatoria.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art37 · fonte su Normattiva