Art. 37
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[1]Le lettere ed i pieghi possono essere spediti con raccomandazione, mediante la tassa fissa di centesimi 25, oltre quelle progressive di cui negli articoli precedenti.
[2]La francatura di queste lettere o pieghi e' obbligatoria.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva