Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La pena pecuniaria e' aumentata di un terzo, quando la frode e' commessa da chi e' addetto al servizio dell'Amministrazione postale; oltre la pena del carcere da quindici giorni a sei mesi.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art4 · fonte su Normattiva