Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La pena pecuniaria e' aumentata di un terzo, quando la frode e' commessa da chi e' addetto al servizio dell'Amministrazione postale; oltre la pena del carcere da quindici giorni a sei mesi.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva