Art. 41
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[1]Col pagamento del valore assicurato l'Amministrazione subentra nel diritto di proprieta' pel relativo rimborso.
[2]Il mittente e il destinatario saranno obbligati a cederle le ragioni ed a somministarle le notizie necessarie all'esercizio di tale diritto.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva