Art. 42

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[1]Le corrispondenze circolanti nell'interno del Regno, non raccomandate e non assicurate, nelle quali da segni esterni si giudicasse che contengano denaro, gioie o carte di valori esigibili dal portatore, saranno raccomandate di ufficio e sottoposte al doppio della tassa fissa stabilita per quelle raccomandate a richiesta dei mittenti.

[2]Il destinatario sara' pero' esonerato dal pagamento della tassa, se provera' che l'oggetto raccomandato di ufficio al suo indirizzo non contenga valori della natura dei sunnominati.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art42 · fonte su Normattiva