Art. 43

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I mittenti di oggetti raccomandati o assicurati potranno esigere, mediante l'aggiunta di centesimi 20, la contemporanea richiesta ai destinatari e la trasmissione di ufficio di una ricevuta detta di ritorno.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art43 · fonte su Normattiva