Art. 43
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I mittenti di oggetti raccomandati o assicurati potranno esigere, mediante l'aggiunta di centesimi 20, la contemporanea richiesta ai destinatari e la trasmissione di ufficio di una ricevuta detta di ritorno.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva