Art. 45

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[1]La franchigia postale e' concessa esclusivamente al carteggio del Re.

[2]Per l'interno tale franchigia e' illimitata, tanto per le corrispondenze spedite, quanto per quelle ricevute; per l'estero e' regolata dalle convenzioni postali internazionali.

[3]Nulla e' innovato nelle disposizioni dell'articolo 12 della Legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art45 · fonte su Normattiva