Art. 45
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[1]La franchigia postale e' concessa esclusivamente al carteggio del Re.
[2]Per l'interno tale franchigia e' illimitata, tanto per le corrispondenze spedite, quanto per quelle ricevute; per l'estero e' regolata dalle convenzioni postali internazionali.
[3]Nulla e' innovato nelle disposizioni dell'articolo 12 della Legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva