Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il carteggio ufficiale delle Presidenze del Senato e della Camera dei Deputati e quello degli uffici governativi, tanto in lettere chiuse, quanto in pieghi sotto-fascia, contenenti carte manoscritte, stampe o campioni, ha corso con esenzione di tassa, purche' porti un contrassegno che ne indichi la provenienza; alle condizioni che saranno determinate pei singoli uffici con Decreti Reali.
[2]L'esenzione e' estesa a quelle societa', istituti od uffici, non a carico del bilancio dello Stato, ai quali fu accordata per contratto la franchigia postale, e cio' limitatamente alle corrispondenze riguardanti il servizio previsto dal contratto e per il tempo da questo stabilito.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva