Art. 49

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Il carteggio ufficiale di Stato non potra' comprendere oggetti materiali non cartacei, ne' provviste di stampe od oggetti di cancelleria, salvo speciali eccezioni per necessita' di pubblico servizio, da determinarsi nel Regolamento.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art49 · fonte su Normattiva